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Auto aziendali in uso promiscuo: nuove regole sul fringe benefit

Il D.Lgs. 148/2026 modifica il calcolo del fringe benefit per le auto in uso promiscuo: conta l'anzianità del veicolo, con aumento del 50% oltre i 5 anni.

Novità per chi utilizza un'auto aziendale anche a fini personali. Con l'art. 2 del D.Lgs. 148/2026 il legislatore è intervenuto sull'art. 51 del Tuir, sostituendo la lettera a) del comma 4, per aggiornare le regole di calcolo del fringe benefit relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

La regola generale confermata

Il meccanismo di base resta quello già noto: il valore del benefit si calcola assumendo il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, determinato in base al costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Sono confermate anche le percentuali ridotte per i veicoli a minor impatto ambientale:

  • 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
  • 20% per i veicoli elettrici ibridi.

Cosa cambia: dall'immatricolazione all'anzianità del veicolo

La vera novità riguarda il criterio di applicazione della determinazione forfetaria. La nuova disciplina non fa più riferimento al requisito della nuova immatricolazione da verificare al momento dell'assegnazione del veicolo, ma guarda all'anzianità del mezzo assegnato.

In pratica, il criterio convenzionale di tassazione si applica nei termini già previsti per il 2025 a condizione che il veicolo non superi i 5 anni di vetustà.

L'aumento dopo il quinto anno

A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo al quinto anno di immatricolazione del veicolo, la misura forfetaria del reddito attribuibile all'auto aziendale è aumentata del 50%.

Un aspetto da tenere presente: questo incremento si applica a tutte le tipologie di veicoli, indipendentemente dal tipo di alimentazione, quindi anche alle auto elettriche.

Chi è interessato

La novità riguarda le imprese che assegnano auto in uso promiscuo ai propri dipendenti e, naturalmente, i dipendenti stessi, per i quali il valore del fringe benefit concorre alla determinazione del reddito. Per le aziende con flotte datate, l'anzianità dei veicoli diventa un elemento da monitorare con attenzione, poiché incide direttamente sul carico fiscale in capo ai lavoratori.

Per valutare gli effetti concreti sulla propria situazione, è consigliabile verificare l'età dei veicoli in flotta e le date di immatricolazione.

Riferimenti normativi: Art. 2 D.Lgs. 148/2026; art. 51, c. 4, lett. a) Tuir

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