Bonus e detrazione per dipendenti: dall'INPS scatta l'automatismo
Con il messaggio 2829/2026 l'INPS chiarisce chi ha diritto al bonus aggiuntivo e all'ulteriore detrazione: da ottobre 2026 arriveranno senza domanda.
Buone notizie per i lavoratori dipendenti: l'INPS, con il messaggio 2829/2026, ha individuato i beneficiari di due agevolazioni fiscali introdotte dalla L. 207/2024 e ha annunciato che, a partire da ottobre 2026, verranno riconosciute in modo automatico, senza bisogno di presentare alcuna richiesta.
Di quali agevolazioni si tratta?
Le misure interessate sono due:
- Bonus aggiuntivo: una somma non imponibile, di importo variabile tra il 4,8% e il 7,1%, riservata a chi ha un reddito complessivo fino a 20.000 euro;
- Ulteriore detrazione: una detrazione dall'imposta lorda, di importo decrescente, destinata a chi ha un reddito complessivo compreso tra 20.000 e 40.000 euro.
Cosa cambia da ottobre 2026
Finora l'Istituto non applicava questi benefici in via automatica. Dal mese di ottobre 2026, invece, le agevolazioni saranno attribuite direttamente e senza necessità di alcuna istanza ai titolari di redditi di lavoro dipendente, come definiti dall'art. 49 del Tuir.
In pratica, chi rientra nei requisiti non dovrà attivarsi in alcun modo: sarà l'INPS a riconoscere il bonus o la detrazione spettante.
A chi non spettano
L'Istituto ha precisato un punto importante: le agevolazioni non spettano ai pensionati. Fanno però eccezione i trattamenti di accompagnamento alla pensione, ai quali i benefici si applicano regolarmente.
In sintesi
- Due agevolazioni per i lavoratori dipendenti: bonus non imponibile (redditi fino a 20.000 euro) e ulteriore detrazione decrescente (redditi tra 20.000 e 40.000 euro);
- riconoscimento automatico da ottobre 2026, senza domanda;
- esclusi i pensionati, inclusi invece i trattamenti di accompagnamento alla pensione.
Per capire se la propria situazione reddituale rientra nelle fasce indicate, può essere utile un confronto con il proprio consulente di fiducia.
Riferimenti normativi: Messaggio INPS 2829/2026; L. 207/2024; art. 49 del Tuir
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