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Bonus assunzioni: più facile accedervi in caso di riassunzione

Novità sugli esoneri contributivi per donne, giovani e Zes: la platea dei datori che possono accedere al bonus in caso di riassunzione si amplia.

Cosa cambia

La Legge 25 giugno 2026, n. 112, che ha convertito il c.d. Decreto Primo Maggio (D.L. 62/2026), ha modificato l'articolo 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. La norma riguarda le condizioni generali che i datori di lavoro devono rispettare per poter accedere agli esoneri contributivi previsti per le nuove assunzioni, come i bonus per donne, giovani e Zes.

La modifica sembra ampliare la platea dei datori di lavoro che possono beneficiare di queste agevolazioni contributive, in particolare nei casi in cui il lavoratore assunto abbia già avuto in precedenza un rapporto di lavoro incentivato.

La novità sulle riassunzioni

Il punto centrale riguarda le riassunzioni. Con il testo finale della norma, un datore di lavoro che assume un lavoratore già titolare di un precedente rapporto incentivato può accedere alla parte residua dell'agevolazione contributiva anche se non rispetta i principi generali previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. 150/2015.

In particolare, questo vale anche nel caso in cui l'azienda abbia effettuato licenziamenti di personale nei sei mesi precedenti alla nuova assunzione, circostanza che normalmente sarebbe ostativa rispetto all'accesso ai bonus contributivi.

Per chi è rilevante

La modifica interessa i datori di lavoro, imprese e attività di ogni dimensione, che intendono assumere lavoratori già beneficiari in passato di un rapporto di lavoro incentivato tramite bonus come quelli per donne, giovani o per le assunzioni nelle Zone economiche speciali (Zes).

Si tratta di una semplificazione delle condizioni di accesso, che potrebbe rendere più agevole, in alcune situazioni aziendali, il ricorso a queste forme di esonero contributivo anche a fronte di riorganizzazioni del personale avvenute di recente.

Per valutare nel concreto se una specifica assunzione rientri in questa casistica e quali siano gli effetti sul piano contributivo, è opportuno un confronto puntuale con il proprio consulente di riferimento, data la tecnicità della materia.

Riferimenti normativi: L. 25.06.2026, n. 112; D.L. 62/2026; art. 31 D.Lgs. 14.09.2015, n. 150

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