Bonus prima casa: contano anche quote minime già possedute
La Cassazione chiarisce: per il bonus prima casa conta anche il possesso di quote minime o nuda proprietà su altri immobili in Italia.
Agevolazione prima casa: attenzione anche alle piccole quote possedute
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19010/2026, è tornata a occuparsi dei requisiti necessari per accedere all'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, fornendo un chiarimento importante per chi intende usufruirne.
Il principio affermato
Secondo i giudici, per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa il contribuente non deve aver già usufruito dello stesso beneficio in relazione a un altro immobile situato in qualsiasi parte del territorio nazionale.
La Cassazione precisa che questa condizione riguarda non solo la piena proprietà di un immobile, ma si estende anche a:
- diritti reali che non permettono il pieno godimento del bene, come la nuda proprietà;
- la titolarità di quote di un immobile, senza alcuna soglia minima di rilevanza.
Cosa significa in pratica
Il punto centrale della decisione è che non esiste una soglia sotto la quale la quota posseduta possa essere considerata irrilevante ai fini della verifica dei requisiti. Anche una quota di minima entità, quindi, è sufficiente a far scattare la preclusione se in passato è già stata utilizzata per ottenere l'agevolazione prima casa.
Per chi è rilevante
Questo orientamento riguarda in particolare:
- chi ha ereditato o ricevuto in donazione anche solo una piccola quota di un immobile;
- chi è titolare di nuda proprietà su altri immobili, pur non potendone godere pienamente;
- chi intende acquistare una nuova abitazione richiedendo per la prima volta, o nuovamente, le agevolazioni fiscali previste per la prima casa.
Prima di procedere con un acquisto immobiliare confidando nel beneficio fiscale prima casa, è quindi opportuno verificare con attenzione la propria situazione patrimoniale, comprese eventuali quote minime o diritti parziali su altri immobili già posseduti, per evitare contestazioni successive da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi: Ordinanza Cassazione n. 19010/2026
Hai un dubbio sulla tua situazione fiscale? Il nostro studio è a Parma e segue clienti in tutta Italia.
Richiedi una consulenza →