Concordato preventivo biennale: debiti oltre 5.000 euro, cosa cambia
Il D.Lgs. 148/2026 elimina la decadenza dal Cpb per debiti scaduti oltre 5.000 euro. Il requisito resta però necessario per accedere all'accordo fiscale.
Una novità importante interessa chi valuta l'adesione al concordato preventivo biennale (Cpb), lo strumento che consente di concordare in anticipo con il Fisco le imposte dovute per due anni.
Il D.Lgs. 148/2026 è intervenuto sull'art. 22 del D.Lgs. 13/2024, la norma che elenca le cause di decadenza dal concordato, eliminando una delle ipotesi finora previste: quella legata alla presenza di debiti fiscali o previdenziali "scaduti" di importo superiore a 5.000 euro.
Cosa cambia in concreto
Prima della modifica, la presenza di debiti scaduti oltre questa soglia poteva far decadere il contribuente dal patto fiscale anche dopo l'adesione. Con la nuova disciplina, invece, la situazione è la seguente:
- Per accedere al concordato il requisito resta pienamente valido: al termine dell'anno d'imposta precedente a quello di adesione non devono esserci debiti fiscali o previdenziali scaduti oltre i 5.000 euro;
- Durante il patto fiscale, invece, il venir meno di questo requisito non comporta più la decadenza dal concordato.
Attenzione all'adesione senza requisiti
Un punto merita particolare cautela: se il contribuente aderisce al concordato senza possedere i requisiti richiesti, tra cui proprio quello relativo all'assenza di debiti scaduti previsto dall'art. 10, c. 2, l'opzione è priva di effetti. In altre parole, l'adesione non produce alcuna conseguenza giuridica, come se non fosse mai avvenuta.
Da quando si applica
Le nuove regole valgono esclusivamente per le nuove adesioni al concordato riferite al biennio 2026-2027. Chi intende aderire per questo periodo dovrà quindi verificare con attenzione la propria posizione debitoria verso Fisco ed enti previdenziali prima di esercitare l'opzione: la soglia dei 5.000 euro di debiti scaduti rimane infatti una condizione di accesso imprescindibile.
La modifica, in sintesi, alleggerisce le conseguenze per chi si trova con debiti sopra soglia dopo aver aderito, ma non cambia nulla per chi vuole entrare nel concordato: in quel momento la posizione deve essere in regola.
Per valutare se il concordato preventivo biennale sia conveniente nella propria situazione, è sempre opportuno un confronto con il proprio consulente di fiducia.
Riferimenti normativi: D.Lgs. 148/2026; art. 22 D.Lgs. 13/2024; art. 10, c. 2
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