Iva agenzie di viaggio: regime speciale anche senza qualifica
La Corte di Giustizia UE apre il regime speciale Iva dei viaggi anche a chi non è tour operator: conta l'operazione, non la qualifica del venditore.
Il regime speciale Iva previsto per le agenzie di viaggio può applicarsi anche a chi, formalmente, agenzia di viaggio non è. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 10.09.2026 (causa C-565/24), destinata a interessare tutte le imprese che organizzano viaggi o escursioni come attività collegata alla vendita dei propri prodotti.
Il caso esaminato dai giudici europei
La vicenda riguarda una società tedesca che commercializza caffè e che organizzava i cosiddetti Kaffeefahrten, ovvero "viaggi-caffè": escursioni in autobus durante le quali i partecipanti visitavano siti turistici, ricevevano un pasto, potevano aderire a un programma turistico complementare e venivano invitati ad acquistare i prodotti venduti dall'operatore.
Un modello di business particolare: le prestazioni di viaggio generavano sistematicamente un margine negativo, e la perdita veniva coperta dai ricavi della vendita delle merci effettuata durante le escursioni stesse.
Cosa ha deciso la Corte
I giudici europei hanno chiarito due punti fondamentali:
- Accesso al regime speciale: il regime Iva delle agenzie di viaggio si applica anche quando il soggetto passivo non è formalmente un tour operator o un'agenzia di viaggi (Adv). Ciò che conta è il profilo oggettivo dell'operazione realizzata, che prevale sulla qualifica soggettiva di chi la effettua.
- Niente rimborso: in questa situazione, con margine negativo sulle prestazioni di viaggio compensato dalla vendita di merci, non spetta alcun rimborso dell'Iva assolta a monte.
Perché la pronuncia è rilevante
Il principio affermato dalla Corte ha una portata che va oltre il caso specifico: qualunque impresa che organizzi viaggi o escursioni, anche solo come strumento promozionale o accessorio rispetto alla propria attività principale, potrebbe rientrare nel regime speciale Iva dei viaggi, con le relative conseguenze sul trattamento dell'imposta.
Allo stesso tempo, la sentenza fissa un paletto importante: chi opera stabilmente in perdita sulla componente "viaggio", recuperando il deficit con altre entrate, non può contare sul rimborso dell'Iva pagata sugli acquisti.
Le imprese che adottano modelli commerciali di questo tipo hanno quindi interesse a verificare l'inquadramento Iva delle proprie operazioni alla luce di questo orientamento europeo.
Riferimenti normativi: Corte di Giustizia UE, sentenza 10.09.2026, causa C-565/24
Hai un dubbio sulla tua situazione fiscale? Il nostro studio è a Parma e segue clienti in tutta Italia.
Richiedi una consulenza →