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Welfare: esente il rimborso spese scolastiche pagate dal coniuge

L'Agenzia delle Entrate chiarisce: il rimborso delle spese di istruzione dei familiari resta esente anche se il pagamento è stato effettuato dal coniuge del dipendente.

Buone notizie per i lavoratori dipendenti che ricevono dall'azienda rimborsi per le spese di educazione e istruzione dei propri familiari. Con la risposta all'interpello n. 159/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito un dubbio pratico molto frequente: cosa succede quando la spesa non è stata pagata direttamente dal dipendente, ma dal suo coniuge?

Il chiarimento dell'Agenzia

Secondo l'Agenzia delle Entrate, il rimborso delle spese di educazione e istruzione a favore dei familiari resta esente da tassazione anche quando il pagamento è stato materialmente sostenuto dal coniuge del dipendente.

In concreto, le somme rimborsate possono essere escluse dal reddito del lavoratore se il documento di spesa risulta intestato:

  • al dipendente stesso, oppure
  • al soggetto che ha effettivamente utilizzato il servizio (ad esempio, il figlio che frequenta la scuola).

Un requisito da non dimenticare

C'è però una condizione importante: dal documento di spesa deve sempre risultare l'indicazione di chi ha fruito del servizio. Questo dettaglio serve a verificare che il beneficiario sia effettivamente un familiare tra quelli individuati dall'art. 12 del Tuir.

Gli adempimenti per il datore di lavoro

L'Agenzia precisa inoltre che il datore di lavoro, prima di procedere al rimborso in esenzione, deve acquisire dal dipendente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Con questa dichiarazione il lavoratore attesta che le stesse fatture non sono già state — e non saranno in futuro — oggetto di altre richieste di rimborso, totale o parziale, né verso lo stesso datore di lavoro né verso soggetti terzi.

Si tratta di una cautela pensata per evitare che la medesima spesa venga rimborsata più volte.

Cosa significa in pratica

Il chiarimento semplifica la vita alle famiglie in cui le spese scolastiche vengono gestite indifferentemente da uno o dall'altro coniuge: ciò che conta non è chi ha materialmente pagato, ma l'intestazione corretta del documento di spesa e l'indicazione del familiare che ha usufruito del servizio.

Per i datori di lavoro che offrono questo tipo di benefit, resta fondamentale raccogliere la documentazione richiesta, inclusa la dichiarazione sostitutiva, per gestire correttamente l'esenzione.

Per qualsiasi dubbio sulla corretta applicazione di questi rimborsi, il nostro studio è a disposizione.

Riferimenti normativi: Interpello n. 159/2026; art. 12 Tuir

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