Sismabonus 50% sulla prima casa: entro quando trasferirsi
Prorogata al 2026 la detrazione maggiorata del 50%. Per sismabonus acquisti e box auto c'è tempo fino al 31.10.2026 per adibire l'immobile a prima casa.
Buone notizie per chi sta ristrutturando o ha acquistato casa: la L. 199/2025 ha esteso anche alle spese sostenute nel 2026 le detrazioni in misura "maggiorata" per i lavori edilizi.
Le aliquote in vigore
La proroga riguarda gli interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, con due percentuali diverse:
- 50% per le spese sostenute su immobili adibiti ad abitazione principale;
- 36% per le spese relative agli stessi interventi effettuati su immobili diversi dall'abitazione principale.
La circolare n. 8/E/2025 ha chiarito le condizioni per ottenere l'aliquota più alta: il contribuente deve essere titolare dell'immobile all'inizio dei lavori e la casa deve risultare abitazione principale al termine degli stessi.
Sismabonus acquisti e box auto: la regola speciale
Chi acquista una casa con il sismabonus acquisti o un box auto pertinenziale si trova in una situazione particolare: non è materialmente possibile rispettare il requisito dell'abitazione principale "al termine dei lavori", perché l'acquisto avviene a lavori già conclusi.
Per questo l'Agenzia delle Entrate ha previsto una finestra temporale più ampia: l'immobile può essere adibito ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si fruisce per la prima volta della detrazione.
In concreto: chi ha acquistato nel 2025 una casa con il sismabonus acquisti o un box auto pertinenziale dovrà destinare l'immobile ad abitazione principale entro il 31.10.2026, scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al primo anno d'imposta agevolato.
Cosa succede se non si rispetta il termine
Chi non riesce a trasferirsi entro la scadenza non perde del tutto il beneficio: potrà comunque detrarre le spese sostenute, ma con l'aliquota ridotta del 36% invece del 50%.
Vale anche per gli interi fabbricati
Le stesse regole si applicano agli interventi di ristrutturazione o di restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati, previsti dall'art. 16-bis, c. 3 del Tuir.
Chi si trova in una di queste situazioni ha quindi interesse a verificare per tempo la propria posizione, per non perdere la differenza di aliquota tra il 50% e il 36%.
Riferimenti normativi: L. 199/2025; circolare n. 8/E/2025; art. 16-bis, c. 3 del Tuir
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