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Contributi INPS artigiani e commercianti: no sugli utili a riserva

La Cassazione, con dieci sentenze, esclude gli utili accantonati a riserva dalla base contributiva INPS dei soci lavoratori di Srl non trasparenti.

Buone notizie per i soci lavoratori di Srl iscritti alle gestioni INPS artigiani e commercianti: la Corte di Cassazione, con ben dieci sentenze dallo stesso orientamento, ha stabilito che gli utili che la società accantona a riserva non entrano nella base imponibile contributiva del socio.

Cosa hanno deciso i giudici

Secondo la Cassazione, gli utili lasciati in azienda (cioè non distribuiti ai soci) delle Srl non trasparenti sono estranei ai redditi dichiarati ai fini Irpef dal socio. Di conseguenza, su quegli importi non sono dovuti i contributi previdenziali INPS del socio lavoratore artigiano o commerciante.

Le pronunce sono le sentenze del 17.09.2026, nn. 25465, 25466 e 25467, e le sentenze del 16.09.2026, nn. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383.

Cosa resta da chiarire

Il quadro non è ancora del tutto definito. In particolare:

  • Spetterà all'INPS chiarire come determinare il reddito da assoggettare a contribuzione nel momento in cui il dividendo viene effettivamente distribuito al socio.
  • L'importo del dividendo civilistico, tassato al 26%, non coincide con il reddito d'impresa rilevante ai fini Ires, che risente di tutte le variazioni fiscali in aumento e in diminuzione (ad esempio l'iperammortamento).
  • Va inoltre considerata la disciplina diversa che riguarda le basi imponibili previdenziali di Srl in regime di trasparenza, Snc, Sas e imprese individuali, per le quali si fa riferimento al reddito d'impresa.

Chi è interessato

La novità riguarda in particolare i soci lavoratori di Srl non trasparenti iscritti alle gestioni INPS di artigiani e commercianti. Per queste situazioni, l'orientamento della Cassazione può incidere sul calcolo dei contributi dovuti quando la società sceglie di non distribuire gli utili, accantonandoli a riserva.

Per le società di persone, le imprese individuali e le Srl trasparenti, invece, restano applicabili le regole ordinarie basate sul reddito d'impresa.

Seguiremo gli sviluppi, in attesa dei chiarimenti operativi dell'INPS sulle modalità di determinazione della contribuzione al momento della distribuzione dei dividendi.

Riferimenti normativi: Cassazione, sentenze 17.09.2026, nn. 25465, 25466 e 25467; sentenze 16.09.2026, nn. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383

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