Soci di SRL: niente contributi INPS sugli utili non distribuiti
Dieci sentenze della Cassazione escludono dalla base contributiva del socio lavoratore gli utili che la società accantona a riserva. Restano dovuti i contributi sul minimale.
Il socio di una SRL che lavora in azienda si vede spesso chiedere dall'INPS contributi calcolati su una quota degli utili societari, anche quando quegli utili restano in azienda e non gli vengono distribuiti. Dieci sentenze depositate dalla Sezione Lavoro della Cassazione il 16 e il 17 settembre 2026 escludono questa automaticità.
Il reddito dichiarato dalla società ai fini IRES non è, per ciò solo, reddito d'impresa del socio: perché concorra alla base contributiva occorre che gli sia fiscalmente imputato, per distribuzione o per effetto della trasparenza fiscale. L'onere di dimostrarlo spetta all'INPS.
Due precisazioni evitano letture sbagliate. L'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti resta, se il socio partecipa personalmente al lavoro aziendale, e con esso restano dovuti i contributi sul minimale: fuori dalla base restano solo i contributi eccedenti. E le circolari INPS non sono state modificate, quindi la pretesa va contestata, non cade da sola.
Riferimenti normativi: Art. 3-bis D.L. 384/1992; art. 1, c. 203, L. 662/1996; Cassazione, Sezione Lavoro, sentenze nn. 25377-25383 del 16 settembre 2026 e nn. 25465-25467 del 17 settembre 2026
Approfondimento
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Per la Cassazione gli utili che la SRL accantona a riserva non entrano nella base contributiva del socio lavoratore iscritto alla Gestione commercianti. Resta dovuto il minimale.
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