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Fisco

Pausa fiscale di agosto 2026: versamenti rinviabili al 20.08

Adempimenti e versamenti in scadenza dal 1.08 al 20.08 slittano al 20 agosto senza costi. Novità per i soggetti Isa: interesse allo 0,80%.

Anche quest'anno torna la cosiddetta "pausa fiscale" di agosto. In base all'art. 37, c. 11-bis D.L. 223/2006, gli adempimenti fiscali e i versamenti delle imposte con scadenza compresa tra il 1° e il 20 agosto possono essere eseguiti entro il 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

La novità per i soggetti Isa, forfettari e minimi

La principale novità in vista della scadenza del 20.08.2026 riguarda i soggetti Isa, compresi contribuenti forfettari e minimi. Chi verserà le imposte nei 30 giorni successivi alla scadenza del 20.07 (termine già prorogato rispetto a quello ordinario del 30.06) dovrà applicare un interesse corrispettivo dello 0,80%, anziché la percentuale ordinaria dello 0,40%.

In pratica: il differimento nei 30 giorni successivi resta possibile, ma per questa platea di contribuenti costa il doppio rispetto alla misura ordinaria.

Avvisi bonari sospesi, riscossione attiva

La pausa estiva riguarda anche altri fronti:

  • Avvisi bonari: i versamenti collegati agli avvisi bonari in scadenza nel periodo restano sospesi fino al 4.09.2026;
  • Pagamenti al riscossore: restano invece attivi i pagamenti dovuti all'agente della riscossione, comprese le rate delle tre rottamazioni attualmente in corso (quinquies, quater e riammissione alla quater);
  • Comunicazioni in arrivo: dal 1.08.2026 scatta il blocco all'invio di avvisi bonari e comunicazioni di compliance e, secondo quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, saranno sospesi anche gli invii delle cartelle di pagamento.

Cosa fare in concreto

Chi ha scadenze fiscali tra il 1° e il 20 agosto può pianificare i pagamenti con più respiro, sapendo che il termine unico del 20 agosto non comporta maggiorazioni. Attenzione però a due punti: i soggetti Isa che sfruttano la finestra dei 30 giorni dopo il 20 luglio devono ricordare l'interesse dello 0,80%, e chi ha rate di rottamazione in scadenza deve comunque pagarle, perché per queste la pausa estiva non vale.

Per verificare le scadenze che riguardano la tua posizione, lo studio resta a disposizione.

Riferimenti normativi: Art. 37, c. 11-bis D.L. 223/2006

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