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Debiti e crisi

Sovraindebitamento: chiarimenti su concordato minore e ristrutturazione

Con la circolare n. 9/E/2026 l'Agenzia delle Entrate chiarisce chi può accedere al concordato minore e alla ristrutturazione dei debiti e come si tratta il Fisco.

Buone notizie per chi si trova in difficoltà con i debiti: l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E/2026, ha fornito chiarimenti sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, strumenti pensati per chi non può accedere alla liquidazione giudiziale.

A chi si rivolgono queste procedure

Le indicazioni riguardano una platea ampia di soggetti:

  • imprese minori;
  • professionisti;
  • imprenditori agricoli;
  • consumatori;
  • start-up innovative;
  • in generale, qualsiasi debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale.

Si tratta quindi di strumenti rivolti proprio a privati, partite IVA e piccole realtà che hanno accumulato debiti e cercano una via d'uscita ordinata.

Chi può accedere (e chi no)

Uno dei punti più importanti della circolare riguarda i requisiti di accesso, che non sono identici per le due procedure:

  • la ristrutturazione del debito non può essere richiesta dal debitore che ha causato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
  • per il concordato minore, invece, la condizione è non aver compiuto atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

In pratica, il comportamento tenuto dal debitore prima della domanda incide direttamente sulla possibilità di utilizzare questi strumenti.

Le regole sui crediti nel concordato minore

Per il concordato minore trovano applicazione le regole dell'art. 88 del Codice della crisi, che riguardano:

  • il classamento dei crediti;
  • il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione;
  • il divieto di riservare ai crediti tributari un trattamento peggiore rispetto agli altri.

La novità sul silenzio assenso dei creditori pubblici

Rispetto alla bozza messa in consultazione il 26.06.2026, la versione definitiva della circolare contiene un cambiamento rilevante: è stata eliminata la previsione che escludeva l'applicazione della regola del silenzio assenso ai creditori pubblici.

Allo stesso tempo, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate è stato imposto di esprimere sempre la propria posizione sulle proposte presentate dai debitori. Una scelta che punta a evitare situazioni di incertezza per chi avvia la procedura.

In sintesi

Chi sta valutando una procedura di sovraindebitamento ha ora un quadro più chiaro su requisiti di accesso, trattamento dei debiti fiscali e ruolo dell'Agenzia delle Entrate nel voto sulle proposte. Si tratta di percorsi con regole precise, dove la valutazione della singola situazione resta fondamentale.

Riferimenti normativi: Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E/2026; art. 88 del Codice della crisi

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