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Privati

Tari: avviso annullato senza contraddittorio preventivo

Per i giudici tributari di Roma il contraddittorio preventivo vale anche per i tributi locali: annullato un avviso Tari notificato senza schema d'atto.

Una recente pronuncia della giustizia tributaria porta una novità importante per chi riceve accertamenti dal proprio Comune. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sezione 6, con la sentenza 12829/2026, ha affermato che il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6-bis dello Statuto del contribuente si applica anche agli atti emessi dagli Enti locali.

Il caso deciso

La vicenda riguardava un avviso di accertamento Tari relativo agli anni dal 2018 al 2023, notificato a un contribuente senza la preventiva comunicazione dello schema d'atto, cioè senza dare al destinatario la possibilità di presentare le proprie osservazioni prima dell'emissione dell'accertamento.

Secondo il contribuente, l'immobile oggetto della tassa rifiuti era stato concesso in comodato ed era interessato da lavori che ne avrebbero impedito l'utilizzo: elementi che, in un confronto preventivo con l'ente, avrebbero potuto essere fatti valere prima dell'emissione dell'atto.

I giudici romani hanno annullato l'avviso proprio per la mancata attivazione del contraddittorio preventivo.

Perché è una notizia rilevante

La decisione è interessante per privati, famiglie e piccole attività, perché:

  • estende la garanzia del contraddittorio preventivo anche agli accertamenti dei Comuni e degli altri enti locali, come quelli sulla Tari;
  • conferma che il contribuente ha diritto a conoscere in anticipo lo schema dell'atto e a far valere le proprie ragioni prima che l'accertamento venga emesso;
  • indica che la mancanza di questo passaggio può portare all'annullamento dell'atto in sede di giudizio.

Cosa fare se si riceve un avviso

Chi riceve un accertamento per tributi locali ha quindi un motivo in più per verificare, con attenzione, come è stato formato l'atto: se l'ente non ha comunicato preventivamente lo schema d'atto, la questione può essere sollevata davanti al giudice tributario, come avvenuto nel caso deciso a Roma.

Si tratta di una pronuncia di primo grado, riferita a un caso specifico, ma offre un orientamento utile per valutare la correttezza degli avvisi notificati dagli enti locali. In presenza di un accertamento ricevuto senza confronto preventivo, è consigliabile farlo esaminare per capire se sussistono i presupposti per contestarlo.

Riferimenti normativi: Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sezione 6, sentenza 12829/2026; art. 6-bis dello Statuto del contribuente

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