Prossima scadenzaCalendario fiscale 2026
A.T. Consulting
← Tutti gli aggiornamenti
Imprese

Tari imprese: riduzione proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo

Il decreto attuativo sul federalismo fiscale chiarisce la Tari per le utenze non domestiche: sconto proporzionale ai rifiuti urbani non conferiti al servizio pubblico.

Arriva un chiarimento importante per le imprese che gestiscono in autonomia una parte dei propri rifiuti urbani. Il decreto attuativo sul federalismo fiscale interviene sulla disciplina della Tari, riordinando alcune regole e sciogliendo un dubbio interpretativo che durava da tempo.

Cosa cambia nella disciplina

Il decreto sostituisce l'art. 238 del Dlgs 156006, che disciplinava la cosiddetta Tia 2. Per la tariffa corrispettiva, d'ora in avanti, si applicherà la disciplina relativa ai prelievi sui rifiuti urbani prevista dall'art. 1, commi 639 e 668, della L. 147/2013.

Viene inoltre ricollocata una possibilità già esistente: le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al riciclo o al recupero, possono uscire dal servizio pubblico per un periodo non inferiore a 2 anni. Questa facoltà, prima contenuta nell'art. 238, comma 10, trova ora sede nel nuovo comma 649-bis della L. 147/2013.

Il nodo risolto: da "rapportata" a "proporzionata"

La vecchia formulazione prevedeva, per queste utenze, l'esclusione dalla componente tariffaria "rapportata" alla quantità dei rifiuti conferiti. Un'espressione che aveva generato incertezza: se un'impresa conferiva autonomamente solo una parte dei propri rifiuti urbani, e non la totalità, aveva diritto a una riduzione proporzionale della quota variabile della tariffa oppure alla sua esclusione totale?

Nel documento approvato in Conferenza Unificata il 28.07.2026 la questione è stata chiarita: il termine "rapportata" è stato sostituito con "proporzionata". La conseguenza è che alle utenze non domestiche spetta una riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti urbani non conferiti al servizio pubblico.

Cosa significa in pratica

In sintesi, per le imprese:

  • chi avvia al riciclo o al recupero i propri rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico può uscirne per almeno 2 anni;
  • se il conferimento autonomo riguarda solo una parte dei rifiuti, lo sconto sulla quota variabile della tariffa è proporzionale ai rifiuti non conferiti, non un'esclusione totale.

Si tratta di un chiarimento utile soprattutto per le attività che gestiscono in proprio una parte dei rifiuti prodotti e che finora si trovavano di fronte a un'applicazione incerta della norma. Per valutare l'impatto concreto sulla propria posizione Tari, il consiglio è di verificare la propria situazione con il supporto del consulente di fiducia.

Riferimenti normativi: art. 238 Dlgs 156006; art. 1, cc. 639 e 668, L. 147/2013; c. 649-bis L. 147/2013; documento approvato in Conferenza Unificata il 28.07.2026

Hai un dubbio sulla tua situazione fiscale? Il nostro studio è a Parma e segue clienti in tutta Italia.

Richiedi una consulenza →