TFR: addio alla clausola di salvaguardia, cosa cambia
Il nuovo Tuir abroga dal 1.01.2027 la clausola di salvaguardia sul TFR: non sarà più possibile applicare le aliquote e gli scaglioni Irpef del 2006, se più favorevoli.
Novità in arrivo per la tassazione del trattamento di fine rapporto (TFR): con il nuovo Tuir viene meno una regola di favore che accompagnava i lavoratori da quasi vent'anni.
Cosa prevedeva la regola precedente
La legge Finanziaria per il 2007 aveva introdotto una cosiddetta clausola di salvaguardia sulla tassazione del TFR. In pratica, per i trattamenti di fine rapporto erogati a partire dal 1° gennaio 2007, era possibile continuare ad applicare le aliquote e gli scaglioni Irpef in vigore nel 2006, qualora questi risultassero più vantaggiosi per il contribuente rispetto a quelli correnti.
Si trattava, quindi, di una tutela pensata per evitare che eventuali modifiche successive delle aliquote potessero penalizzare il lavoratore al momento della liquidazione del TFR.
Cosa cambia con il nuovo Tuir
Il nuovo Tuir, con l'art. 376 del D.Lgs. 117/2026, ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dell'art. 1, comma 9 della L. 296/2006, ossia proprio della norma che conteneva la clausola di salvaguardia.
In concreto:
- viene meno la possibilità di confrontare la tassazione attuale con quella basata su aliquote e scaglioni del 2006;
- il TFR sarà quindi tassato secondo le aliquote Irpef vigenti, senza il "paracadute" del regime più favorevole del passato.
Da quando si applica la novità
Un aspetto importante riguarda la decorrenza. Il termine del 1° gennaio 2027 dovrebbe essere inteso come riferito alle cessazioni del rapporto di lavoro a decorrere dal 31 dicembre 2026, con diritto alla percezione del TFR dal 1° gennaio dell'anno successivo.
In altre parole, la nuova disciplina interesserebbe i rapporti di lavoro che si concludono da fine 2026 in poi, con TFR percepito a partire dall'anno seguente.
Chi è interessato
La novità riguarda in particolare i lavoratori dipendenti che cesseranno il rapporto di lavoro nei termini indicati e che percepiranno il TFR: per loro non sarà più possibile beneficiare, ove più conveniente, delle regole di tassazione del 2006.
Per chi si trova in prossimità della cessazione del rapporto di lavoro, può essere utile tenere presente questa modifica nel valutare la tassazione della propria liquidazione. Lo studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti sulla materia.
Riferimenti normativi: Art. 376 D.Lgs. 117/2026; art. 1, c. 9 L. 296/2006
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