Concordato minore 2026: la procedura per imprenditori minori e professionisti
Il concordato minore è la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento pensata per chi non è un consumatore puro ma nemmeno un'impresa di grandi dimensioni: imprenditori minori, professionisti, artigiani, imprenditori agricoli. Disciplinato dagli artt. 74-83 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza(D.Lgs. 14/2019) e aggiornato dal Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), consente di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione del debito, in continuità o in liquidazione, con l'ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi e l'omologazione del Tribunale.
In questa guida aggiornata al 2026 spieghiamo cos'è il concordato minore, chi può accedervi e chi no, la differenza tra proposta in continuità e liquidatoria, il voto dei creditori e le maggioranze, il ruolo dell'OCC e del gestore, la falcidia dei crediti privilegiati, il cram-down fiscale, l'omologazione e i suoi effetti, con una tabella di confronto rispetto alla ristrutturazione del consumatore e al concordato preventivo.
Indice della guida
- Cos'è il concordato minore (artt. 74-83)
- Chi può accedere (e chi no)
- Continuità o liquidazione
- Il voto dei creditori e le maggioranze
- Il ruolo dell'OCC e del gestore
- Falcidia, privilegiati e cram-down fiscale
- Omologazione ed effetti
- Concordato minore vs consumatore vs preventivo
- Domande frequenti
- Approfondimenti correlati
Cos'è il concordato minore (artt. 74-83 CCII)
Il concordato minore è una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi. È disciplinato dagli artt. 74-83 CCII (D.Lgs. 14/2019), come aggiornati dal Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024). Si tratta dello strumento con cui il debitore sovraindebitato, che non sia un consumatore, propone ai propri creditori un piano per ristrutturare il debito ed evitare la liquidazione disordinata.
Logica della procedura. Il debitore predispone, con l'ausilio dell'OCC, una proposta e un pianoche descrivono come intende soddisfare i creditori: dilazioni, riduzioni del debito (falcidia), eventuale apporto di risorse esterne, prosecuzione dell'attività o liquidazione del patrimonio. La proposta è sottoposta al voto dei creditori e poi all'omologazione del Tribunale.
Collocazione nel sistema.Il concordato minore è, in estrema sintesi, la versione del concordato «per i non fallibili»: si applica a chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale e alle procedure maggiori, ma ha un'attività economica o professionale che giustifica un confronto strutturato con i creditori, diverso dalla pura ristrutturazione del consumatore.
Chi può accedere (e chi no)
Il concordato minore si rivolge ai debitori sovraindebitati che non sono consumatori. Rientrano quindi nel perimetro della procedura:
- • Imprenditori minori, cioè sotto le soglie di fallibilità definite dall'art. 2, lett. d) CCII
- • Imprenditori agricoli, non assoggettabili alla liquidazione giudiziale
- • Professionisti e lavoratori autonomi con debiti riconducibili anche all'attività
- • Start-up innovative e altri soggetti diversi dal consumatore
- • In generale, i soggetti sovraindebitati non consumatori esclusi dalle procedure concorsuali maggiori
Chi è escluso. È escluso dal concordato minore il consumatore puro, cioè la persona fisica i cui debiti non sono riconducibili a un'attività d'impresa o professionale. Il consumatore dispone di uno strumento dedicato, la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), che segue regole diverse e, soprattutto, non prevede il voto dei creditori.
La corretta qualificazione del debitore come consumatore o non consumatore è quindi il primo nodo tecnico: da essa dipende quale procedura si possa attivare. Chi ha posizioni miste (debiti personali e professionali) va valutato con attenzione, perché la classificazione incide sull'ammissibilità.
Continuità o liquidazione
La proposta di concordato minore può prevedere due grandi schemi: la continuità aziendale oppure la liquidazione del patrimonio. La scelta non è solo organizzativa: incide sui presupposti di ammissibilità.
Proposta in continuità. Il concordato minore è ammesso in particolare quando è proposto con prosecuzione dell'attività. È la finalità tipica dello strumento: consentire all'imprenditore minore o al professionista di proseguire l'attività economica ristrutturando il debito, anziché disperdere il valore con una liquidazione.
Proposta liquidatoria. Se la proposta è solo liquidatoria, è ammessa a una condizione precisa: deve prevedere un apporto di risorse esterneche aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori rispetto a quanto otterrebbero dalla mera liquidazione. È la garanzia che, anche senza continuità, i creditori ricevano qualcosa in più grazie all'intervento del debitore o di terzi.
Il voto dei creditori e le maggioranze
È questa una delle caratteristiche che distinguono nettamente il concordato minore dalla ristrutturazione del consumatore: il concordato minore richiede il voto dei creditori. Non è il giudice a decidere da solo sulla meritevolezza del debitore; sono i creditori a pronunciarsi sulla proposta.
Maggioranza richiesta. La proposta è approvata se vota a favore la maggioranza dei crediti ammessi al voto, cioè oltre il 50% in valore. Il calcolo si fonda sull'ammontare dei crediti, non sul numero dei creditori.
Silenzio-assenso. Il silenzio del creditore vale come adesione: chi non si esprime entro i termini è considerato consenziente, secondo le regole del CCII. Questo meccanismo facilita il raggiungimento delle maggioranze, evitando che l'inerzia di alcuni creditori blocchi la procedura.
Il ruolo dell'OCC e del gestore
Il concordato minore si presenta con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che nomina un gestoreincaricato di seguire la procedura. L'OCC è il presidio tecnico che accompagna il debitore e fornisce al Tribunale e ai creditori gli elementi per valutare la proposta.
La relazione particolareggiata. Il gestore redige una relazione particolareggiata, che è il documento centrale della procedura. In essa il gestore espone in particolare:
- • Le cause del sovraindebitamento e la condotta del debitore
- • L'attendibilità dei dati e della documentazione presentata
- • La completezza della proposta e del piano
- • Una valutazione di convenienza per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria
Questa relazione consente ai creditori di votare in modo informato e al Tribunale di verificare la regolarità della procedura e la convenienza della proposta. Senza il lavoro dell'OCC il concordato minore non può essere correttamente istruito.
Falcidia, privilegiati e cram-down fiscale
Il concordato minore consente la falcidia, cioè il pagamento non integrale dei creditori. È la leva che rende sostenibile il piano: il debitore propone di pagare una percentuale del debito, compatibile con le proprie risorse e con l'eventuale apporto esterno.
Creditori privilegiati. La falcidia può riguardare anche i creditori privilegiati, ma entro un limite preciso: nei limiti del valore di realizzo del benesu cui grava la prelazione. In altri termini, il creditore privilegiato non può essere falcidiato per la parte di credito coperta dal valore della garanzia, ma può esserlo per l'eccedenza.
Crediti dell'Erario e degli enti previdenziali. I crediti tributari e contributivi possono essere trattati nella proposta con la possibilità del cram-down fiscale: il Tribunale può omologare il concordato minore anche senza l'adesione del Fiscoo dell'ente previdenziale, a determinate condizioni di legge, quando la proposta risulta più conveniente per l'Erario rispetto all'alternativa liquidatoria. È uno strumento decisivo nei casi in cui il debito fiscale è la componente prevalente del sovraindebitamento.
Sei un imprenditore minore, un professionista o un artigiano con debiti insostenibili?Il concordato minore può consentirti di proseguire l'attività ristrutturando il debito, anche con falcidia dei creditori. Il nostro studio assiste il debitore nella predisposizione della proposta e del piano e nel rapporto con l'OCC.
Omologazione ed effetti
Raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, la procedura passa all'omologazione da parte del Tribunale. È il momento in cui il giudice verifica la regolarità della procedura, la fattibilità del piano e la convenienza per i creditori.
Contestazioni e omologazione nonostante il dissenso. I creditori possono sollevare contestazioni sulla convenienza della proposta. Il giudice può comunque omologare il concordato minore anche in caso di dissenso se ritiene che il credito contestato sia soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria: è il principio che governa la valutazione di convenienza e che tutela il creditore dissenziente rispetto a quanto otterrebbe dalla liquidazione.
Effetti dell'omologazione. Con l'omologazione la proposta diventa vincolante per tutti i creditori anteriori, anche quelli che non hanno aderito o hanno votato contro. Segue la fase di esecuzione del piano sotto la vigilanza dell'OCC, che controlla l'adempimento di quanto previsto dalla proposta.
Esdebitazione. A chiusura della procedura, una volta eseguito il piano, è possibile l'esdebitazione: il debitore viene liberato dai debiti residui non soddisfatti, potendo così ripartire senza il peso delle obbligazioni anteriori. È l'obiettivo finale dell'intero percorso di composizione del sovraindebitamento.
Concordato minore vs ristrutturazione del consumatore vs concordato preventivo
I tre strumenti rispondono a situazioni diverse. Sceglierli correttamente è una decisione tecnica che dipende dalla qualifica del debitore, dalle dimensioni dell'attività e dal coinvolgimento dei creditori.
| Concordato minore | Ristrutturazione consumatore | Concordato preventivo | |
|---|---|---|---|
| A chi si rivolge | Sovraindebitati non consumatori | Solo il consumatore | Imprese sopra soglia |
| Voto creditori | Richiesto (maggioranza crediti) | Non previsto (decide il giudice) | Richiesto (maggioranze legali) |
| Continuità / liquidazione | Entrambe (liquidatoria con risorse esterne) | Piano di ristrutturazione del debito | Entrambe |
| Organo / ausilio | OCC e gestore | OCC e gestore | Commissario giudiziale |
| Soglia dimensionale | Sotto le soglie di fallibilità | Persona fisica non imprenditore | Sopra le soglie |
| Esito finale | Omologazione ed esdebitazione | Omologazione ed esdebitazione | Omologazione concorsuale |
Schema sintetico. La scelta dello strumento richiede una valutazione tecnica caso per caso, a partire dalla corretta qualificazione del debitore come consumatore o non consumatore.
Domande frequenti
Cos'è il concordato minore?
È una procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinata dagli artt. 74-83 del Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019), aggiornati dal Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024). Si rivolge ai debitori sovraindebitati che non sono consumatori e consente di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione del debito, con continuità dell'attività o liquidazione del patrimonio, presentato con l'ausilio di un OCC e omologato dal Tribunale.
Chi può accedere al concordato minore?
Possono accedervi i debitori sovraindebitati diversi dal consumatore: imprenditori minori (sotto le soglie di fallibilità dell'art. 2, lett. d CCII), imprenditori agricoli, professionisti, start-up innovative e in generale i soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale che non siano consumatori puri. È invece escluso il consumatore, che dispone della ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII).
I creditori votano nel concordato minore?
Sì. A differenza della ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore richiede il voto dei creditori. La proposta è approvata se vota a favore la maggioranza dei crediti ammessi al voto (oltre il 50%). Il silenzio dei creditori vale come adesione secondo le regole del CCII. Dopo il voto interviene l'omologazione del Tribunale.
Posso continuare l'attività durante il concordato minore?
Sì. La proposta di concordato minore può prevedere la continuità aziendale, ed è in particolare ammessa quando è formulata con prosecuzione dell'attività. Se la proposta è soltanto liquidatoria, è ammessa a condizione che preveda un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.
Che differenza c'è con la ristrutturazione dei debiti del consumatore?
La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) è riservata al consumatore e non prevede il voto dei creditori: decide il giudice valutando la meritevolezza del debitore. Il concordato minore si rivolge invece ai soggetti sovraindebitati diversi dal consumatore (imprenditori minori, professionisti, imprenditori agricoli) e richiede il voto dei creditori a maggioranza dei crediti ammessi.
Si possono pagare i creditori solo in parte?
Sì. Il concordato minore consente la falcidia, cioè il pagamento non integrale dei creditori, compresi i privilegiati nei limiti del valore di realizzo del bene su cui grava la prelazione. I crediti dell'Erario e degli enti previdenziali possono essere trattati con possibilità di cram-down fiscale: il Tribunale può omologare anche in assenza di adesione del Fisco quando ricorrono le condizioni di legge, purché il credito sia soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
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