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Partite IVA

Concordato preventivo biennale: integrativa valida senza sanzioni

Con il D.Lgs. 148/2026 l'integrativa che modifica i dati base della proposta di concordato preventivo biennale è valida anche senza versare subito le sanzioni.

Novità per chi ha aderito o intende aderire al concordato preventivo biennale. Il D.Lgs. 148/2026 ha modificato l'art. 19 del D.Lgs. 13/2024, intervenendo sulle regole relative alla dichiarazione integrativa che corregge i dati della dichiarazione utilizzati come base per la formulazione della proposta di concordato.

Cosa cambia

Per effetto della modifica, la dichiarazione integrativa che va a modificare i dati presi a riferimento per la proposta di concordato preventivo biennale è valida anche se, al momento della presentazione, non vengono versate le sanzioni collegate alle violazioni commesse, comprese le eventuali maggiori imposte che emergono dalla correzione.

In pratica, il versamento contestuale non è più una condizione di validità o di efficacia dell'integrativa.

Il ravvedimento operoso resta possibile (e conveniente)

Il contribuente può comunque utilizzare il ravvedimento operoso per regolarizzare la propria posizione. Nella maggior parte dei casi, anzi, resta la soluzione più conveniente, perché consente di ridurre il peso delle sanzioni. La differenza è che ora il ravvedimento è una facoltà, non un requisito per la validità della dichiarazione integrativa.

Attenzione: le maggiori imposte non diventano facoltative

Un punto va chiarito bene: il fatto che l'integrativa sia valida anche senza versamenti contestuali non significa che le maggiori imposte risultanti diventino opzionali.

Se il contribuente non le versa spontaneamente:

  • l'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla loro liquidazione e riscossione con gli strumenti ordinari;
  • verranno applicati gli interessi;
  • le sanzioni saranno dovute in misura piena, senza le riduzioni previste dal ravvedimento operoso.

In sintesi

Chi deve correggere i dati alla base della proposta di concordato preventivo biennale può farlo presentando l'integrativa, che resta valida anche senza il pagamento immediato di sanzioni e maggiori imposte. Tuttavia, regolarizzare spontaneamente tramite ravvedimento operoso rimane, di norma, la strada più vantaggiosa: evita che l'Agenzia delle Entrate recuperi gli importi con sanzioni non ridotte e interessi.

Per valutare la propria situazione specifica è sempre consigliabile confrontarsi con il proprio consulente di fiducia.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 148/2026; art. 19 D.Lgs. 13/2024

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