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Fisco

Pignoramento esattoriale valido anche sui crediti futuri

La Cassazione (ord. n. 25217/2026) conferma: il pignoramento esattoriale copre anche i crediti futuri se nascono da un rapporto già esistente.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25217/2026, è intervenuta su un tema che riguarda da vicino chi ha debiti con il Fisco in fase di riscossione: il pignoramento esattoriale è efficace anche sui crediti futuri, a condizione che questi derivino da un rapporto già esistente al momento della procedura avviata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Cosa significa in pratica

In base a questo principio, il pignoramento non si limita a colpire le somme già maturate: può estendersi anche a quelle che matureranno in seguito, purché la loro origine sia un rapporto preesistente. In altre parole, non serve che il credito sia già sorto e liquidato al momento dell'atto: è sufficiente che esista già la fonte da cui il credito deriverà.

Gli obblighi del terzo pignorato

La pronuncia chiarisce anche la posizione del terzo pignorato, cioè il soggetto che detiene le somme dovute al debitore. Secondo la Cassazione, il terzo:

  • è tenuto a custodire le somme oggetto del pignoramento;
  • non può disporne in alcun modo;
  • deve rispettare questi obblighi anche in caso di sospensione dell'esecuzione.

Si tratta di un punto rilevante: la sospensione della procedura esecutiva non libera il terzo dai suoi doveri di custodia, che restano pienamente operativi.

E il debitore?

Il contribuente sottoposto a pignoramento conserva la possibilità di opporsi alla misura. Tuttavia, come precisato dalla Corte, questa tutela è posticipata rispetto alla procedura stragiudiziale: il debitore può far valere le proprie ragioni, ma in un momento successivo rispetto allo svolgimento della fase stragiudiziale della riscossione.

Perché è una notizia da conoscere

Questa pronuncia rafforza l'efficacia degli strumenti di riscossione a disposizione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e, allo stesso tempo, definisce con chiarezza i confini entro cui si muovono i tre soggetti coinvolti: l'agente della riscossione, il terzo che detiene le somme e il debitore.

Per chi ha in corso una procedura di riscossione, o teme di poterla subire, è utile sapere che anche i flussi di denaro futuri collegati a rapporti già in essere possono rientrare nel perimetro del pignoramento, e che le possibilità di reazione del debitore seguono tempi e modalità precise stabilite dalla legge e dalla giurisprudenza.

Riferimenti normativi: Cassazione, ordinanza n. 25217/2026

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