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Concordato semplificato 2026: liquidazione dopo la composizione negoziata

Concordato semplificato 2026

Quando la composizione negoziata della crisi non si chiude con un accordo, il Codice della Crisi non lascia l'imprenditore davanti al solo fallimento disordinato. Tra gli sbocchi possibili c'è il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, disciplinato dall'art. 25-sexies del CCII (D.Lgs. 14/2019) e aggiornato dal Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024). È uno strumento dalle caratteristiche peculiari: liquidatorio, accessibile solo a valle di una trattativa condotta in buona fede e, soprattutto, privo del voto dei creditori.

In questa guida ricostruiamo cos'è il concordato semplificato, qual è il presupposto che ne consente l'accesso, perché manca il voto dei creditori, il ruolo dell'ausiliario nominato dal Tribunale e i criteri di omologazione, le modalità liquidatorie (cessione dei beni o assuntore), il confronto puntuale col concordato preventivo, i suoi vantaggi e i suoi limiti. È un articolo pensato per PMI, amministratori e advisor che escono da una composizione negoziata senza accordo.

Cos'è il concordato semplificato

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è una procedura concorsuale esclusivamente liquidatoriaprevista dall'art. 25-sexies CCII. Con esso l'imprenditore propone ai creditori la liquidazione del proprio patrimonio per soddisfarli secondo un ordine e un riparto definiti, sotto il controllo del Tribunale. Non è una procedura di risanamento: l'impresa, all'esito, cessa.

Caratteristica distintiva. A differenza del concordato preventivo, il concordato semplificato non prevede il voto dei creditori. La proposta non è sottoposta ad approvazione tramite votazione: i creditori possono soltanto proporre opposizione all'omologazione, instaurando un contraddittorio davanti al giudice. La tutela passa quindi dal controllo giurisdizionale e dall'opposizione, non dall'adunanza.

Aggiornamento normativo.La disciplina è stata ridefinita dal Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), che ha razionalizzato il rapporto tra composizione negoziata e concordato semplificato e precisato i presupposti di accesso e i criteri di omologazione. Lo strumento resta un'uscita ordinata, alternativa alla liquidazione giudiziale «subìta».

Il presupposto: la composizione negoziata fallita

Il concordato semplificato non è una procedura attivabile in autonomia. Costituisce uno sbocco esclusivo della composizione negoziata: vi si accede soltanto a valle di una trattativa realmente tentata. Il presupposto è puntuale e ruota attorno alla relazione finale dell'esperto.

Condizioni di accesso.L'imprenditore può proporre il concordato semplificato solo quando l'esperto, nella relazione finale, dichiara che:

  • Le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma non hanno avuto esito positivo
  • Le soluzioni individuate dall'art. 23 CCII non sono praticabili: non è possibile alcuno degli esiti tipici della composizione negoziata

Termine di deposito. La proposta di concordato semplificato deve essere depositata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto. È un termine breve, che impone all'imprenditore e ai suoi advisor di preparare per tempo la documentazione, idealmente già durante la fase conclusiva della composizione negoziata.

Questo legame stringente con la composizione negoziata ha una conseguenza pratica: lo strumento premia chi ha attivato per tempo la trattativa e l'ha condotta in buona fede. Chi non ha tentato una composizione negoziata seria non ha accesso al concordato semplificato.

Perché non c'è il voto dei creditori

L'assenza del voto è la cifra distintiva del concordato semplificato. Nel concordato preventivo i creditori, suddivisi in classi, votano la proposta e devono raggiungere determinate maggioranze. Nel concordato semplificato questa fase non esiste: i creditori non votano.

La ratio.Lo strumento nasce per dare un'uscita ordinata a chi ha già tentato la trattativa coi creditori nella composizione negoziata. Aver svolto quella fase — sotto la regia di un esperto indipendente, in correttezza e buona fede — giustifica la rinuncia a una nuova votazione: il confronto coi creditori c'è già stato. Si evita così che il dissenso di pochi creditori blocchi una liquidazione comunque conveniente per la massa.

La tutela dei creditori. L'assenza del voto non lascia i creditori senza difesa. Essi possono proporre opposizione all'omologazione, instaurando un contraddittorio davanti al Tribunale. Il controllo si sposta dunque sul piano giurisdizionale: è il giudice, all'esito del contraddittorio, a verificare che la proposta non arrechi pregiudizio e assicuri un'utilità a ciascun creditore.

Il ruolo dell'ausiliario e l'omologazione

Depositata la proposta, il Tribunale non nomina un commissario giudiziale come nel concordato preventivo, ma un ausiliario (con richiamo all'art. 68 CCII) che redige un parere sulla proposta. È una figura di ausilio tecnico-valutativo al giudice.

L'iter.Acquisita la relazione finale dell'esperto e il parere dell'ausiliario, il Tribunale fissa l'udienza. Si apre la fase del contraddittorio, nella quale i creditori che intendono opporsi all'omologazione possono far valere le proprie ragioni.

I criteri di omologazione. Il Tribunale omologa il concordato semplificato se ricorrono congiuntamente queste condizioni:

  • Il contraddittorio è regolare: i creditori sono stati posti in condizione di interloquire e proporre opposizione
  • La proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale
  • La proposta assicura comunque un'utilità a ciascun creditore

Questi criteri sono il cuore del giudizio: l'imprenditore deve dimostrare che la liquidazione concordataria è almeno equivalente, per i creditori, a quella che otterrebbero dalla liquidazione giudiziale, e che a ognuno è riservata un'utilità. È il controllo di merito che sostituisce il voto.

La tua composizione negoziata si sta chiudendo senza accordo?Il termine per il concordato semplificato è di soli 60 giorni dalla relazione finale dell'esperto. Il nostro studio assiste imprenditori e advisor nella valutazione di fattibilità, nella predisposizione della proposta e nella gestione del contraddittorio davanti al Tribunale.

Liquidazione o assuntore

Il concordato semplificato è una procedura solo liquidatoria: non può prevedere la continuità aziendale. L'impresa, all'esito, cessa. La proposta può però strutturare la liquidazione in due modi alternativi.

1. Cessione dei beni.Il patrimonio dell'imprenditore viene liquidato e il ricavato distribuito ai creditori secondo l'ordine delle cause di prelazione. È la modalità tipica della liquidazione concordataria.

2. Attribuzione a un assuntore.In alternativa, la proposta può prevedere l'attribuzione delle attività (o di parte di esse) a un assuntore, ossia un soggetto terzo che si accolla l'obbligo di soddisfare i creditori nei termini proposti, subentrando in tutto o in parte nei rapporti. È una via utile quando esiste un interessato a rilevare il complesso aziendale o singoli asset.

Il liquidatore. In ogni caso il Tribunale nomina un liquidatore, incaricato di eseguire il programma di liquidazione e di curare il riparto in favore dei creditori. È la figura che dà attuazione concreta al concordato omologato.

Concordato semplificato vs concordato preventivo

Pur condividendo la parola «concordato», i due strumenti hanno presupposti, struttura e organi diversi. Comprenderne le differenze è essenziale per scegliere la via corretta in uscita da una crisi.

Concordato semplificatoConcordato preventivo
Voto creditoriNon previsto (solo opposizione)Richiesto (maggioranze legali)
NaturaSolo liquidatoriaLiquidatoria o in continuità
PresuppostoComposizione negoziata fallitaProcedura autonoma
Continuità / liquidazioneL'impresa cessaPossibile salvaguardia dell'attività
Organo nominatoAusiliario + liquidatoreCommissario giudiziale + adunanza
Quando sceglierloDopo una CN in buona fede senza accordoCrisi gestibile in via autonoma, serve vincolare i creditori

Schema sintetico. La scelta dello strumento richiede una valutazione tecnica caso per caso: il concordato semplificato è praticabile solo come sbocco di una composizione negoziata realmente tentata.

Vantaggi e limiti

Vantaggi. Il concordato semplificato offre alcuni benefici concreti:

  • Assenza del voto: utile quando il dissenso di pochi creditori bloccherebbe un accordo altrimenti conveniente per la massa
  • Rapidità relativa: senza adunanza e votazione, l'iter può essere più snello di un concordato preventivo liquidatorio
  • Ordine nella liquidazione: è un'uscita governata, alternativa alla liquidazione giudiziale «subìta», con un programma e un liquidatore

Limiti e cautele. Lo strumento ha però confini precisi che vanno valutati con attenzione:

  • Accesso condizionato: è praticabile solo a valle di una composizione negoziata realmente tentata e condotta in buona fede
  • È liquidatorio: l'impresa cessa, non c'è continuità aziendale
  • I creditori conservano l'opposizione: l'assenza del voto non elimina il contraddittorio, che può rallentare o ostacolare l'omologazione
  • Onere probatorio: serve dimostrare l'assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e l'utilità per ciascun creditore

In sintesi, il concordato semplificato è una valida via di uscita ordinata, ma non è una scorciatoia: presuppone un percorso pregresso serio e un'impostazione tecnica rigorosa della proposta. Stimare i costi richiede una valutazione caso per caso; gli eventuali importi indicati in fase preliminare vanno considerati come puramente indicativi.

Domande frequenti

Cos'è il concordato semplificato?

È il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, disciplinato dall'art. 25-sexies del Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019), aggiornato dal Correttivo-ter D.Lgs. 136/2024. È una procedura esclusivamente liquidatoria che costituisce uno sbocco specifico della composizione negoziata: l'imprenditore propone ai creditori la liquidazione del patrimonio quando le trattative, pur condotte con correttezza e buona fede, non hanno prodotto un accordo. La caratteristica distintiva è l'assenza del voto dei creditori.

Quando si può accedere al concordato semplificato?

Vi si accede solo a valle di una composizione negoziata, quando l'esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni dell'art. 23 CCII non sono praticabili. La proposta di concordato semplificato deve essere depositata entro 60 giorni dalla comunicazione di tale relazione finale dell'esperto. Non è quindi una procedura attivabile in autonomia: presuppone una composizione negoziata realmente tentata.

I creditori votano nel concordato semplificato?

No. È la differenza più rilevante rispetto al concordato preventivo: nel concordato semplificato non è previsto il voto dei creditori. I creditori non approvano la proposta con una votazione, ma possono proporre opposizione all'omologazione, dando luogo a un contraddittorio davanti al Tribunale. La tutela dei creditori passa quindi dall'opposizione e dal controllo del giudice, non da un'adunanza con votazione.

Che differenza c'è col concordato preventivo?

Le differenze principali sono quattro. Primo: nel concordato semplificato non c'è il voto dei creditori, mentre nel concordato preventivo è richiesto. Secondo: il concordato semplificato è solo liquidatorio, non in continuità. Terzo: presuppone una composizione negoziata fallita, mentre il concordato preventivo è una procedura autonoma. Quarto: il Tribunale nomina un ausiliario che redige un parere, invece del commissario giudiziale e dell'adunanza dei creditori del concordato preventivo.

Cosa fa l'ausiliario nominato dal Tribunale?

Nel concordato semplificato il Tribunale nomina un ausiliario (con richiamo all'art. 68 CCII) che redige un parere sulla proposta. Acquisita la relazione finale dell'esperto e il parere dell'ausiliario, il Tribunale fissa l'udienza. L'ausiliario svolge quindi una funzione di ausilio tecnico-valutativo al giudice, distinta dal ruolo del commissario giudiziale del concordato preventivo: non c'è adunanza dei creditori né votazione da gestire.

Cosa possono fare i creditori contrari?

I creditori non votano, ma possono proporre opposizione all'omologazione del concordato semplificato, attivando un contraddittorio davanti al Tribunale. Il giudice omologa solo se il contraddittorio è regolare, se la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e se comunque assicura un'utilità a ciascun creditore. L'opposizione è dunque lo strumento di tutela del creditore dissenziente.

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Il concordato semplificato è solo l'ultimo tassello di un percorso che inizia con la composizione negoziata. Per inquadrarlo correttamente, e per valutare gli strumenti alternativi, ti rimandiamo a questi approfondimenti:

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