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Auto aziendali in fringe benefit: nuove maggiorazioni dal 2026

Il decreto Omnibus conferma i coefficienti per le auto in uso promiscuo e introduce dal 2026 maggiorazioni del 5% e del 50% sul valore del fringe benefit.

Il decreto Omnibus, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 4.08.2026, interviene sulle regole di calcolo del fringe benefit per le auto aziendali concesse ai dipendenti in uso promiscuo. Una novità che riguarda da vicino sia le imprese che assegnano i veicoli sia i lavoratori che li utilizzano.

I coefficienti confermati

Resta in piedi l'impianto introdotto dalla legge di Bilancio 2025, con percentuali differenziate in base all'alimentazione del veicolo:

  • 10% per le auto elettriche;
  • 20% per le ibride plug-in;
  • 50% per tutti gli altri veicoli.

Le due nuove maggiorazioni dal 1.01.2026

Su questi valori, dal 1.01.2026, possono aggiungersi due incrementi:

  • +5% in presenza di optional o allestimenti non valorizzati nelle tabelle Aci e non acquistati direttamente dal dipendente;
  • +50% per i veicoli più datati, ossia dopo il 31.12 del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.

Le maggiorazioni si applicano anche ai veicoli ancora valorizzati con il vecchio sistema basato sulle emissioni di anidride carbonica (coefficienti dal 25% al 60%), che riguarda le auto concesse in uso promiscuo tra il 1.07.2020 e il 31.12.2024 e quelle ordinate dai datori di lavoro entro il 31.12.2024 ma assegnate nel corso del 2025. Il regime basato sulla CO2 viene inoltre esteso a tutto il 2025, anziché limitarsi al primo semestre come previsto in origine.

Riassegnazioni e casi 'scoperti'

Il decreto chiarisce che, in caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, continua ad applicarsi la vecchia disciplina, senza dover ricorrere al criterio del valore normale. Una norma di chiusura stabilisce poi che, per i veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 esclusi dal regime transitorio, valgono le regole in vigore dal periodo d'imposta 2026: si evita così un vuoto normativo.

Cambia anche la regola generale dell'art. 51, c. 4 lett. a) del Tuir: per individuare la disciplina applicabile conta soltanto la data di concessione dell'auto al lavoratore, non più quella di immatricolazione o di stipula del contratto di assegnazione.

Conguagli in busta paga

Poiché le maggiorazioni decorrono dal 1.01.2026, l'incremento dovrà essere recuperato anche per i mesi già elaborati: molti dipendenti assegnatari vedranno quindi un'operazione di conguaglio in busta paga.

Riferimenti normativi: Decreto Omnibus (approvato dal Consiglio dei Ministri del 4.08.2026); legge di Bilancio 2025; art. 51, c. 4 lett. a) del Tuir

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