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Caldo estremo: cassa integrazione più facile per edilizia e agricoltura

Il D.L. 107/2026 semplifica l'accesso a Cigo e Cisoa per le sospensioni dovute al caldo estremo. Istruzioni operative nel messaggio Inps 2418/2026.

Le ondate di caldo estremo possono costringere le aziende a fermare il lavoro. Per aiutare i datori di lavoro dei settori più esposti, l'art. 6 del decreto-legge Infrastrutture (D.L. 107/2026), in vigore dal 27.06.2026 e attualmente all'esame della Camera per la conversione in legge, ha semplificato l'accesso agli ammortizzatori sociali, prevedendone anche il rifinanziamento.

Le istruzioni operative sono state fornite dall'Inps con il messaggio 2418/2026 del 20.07.2026.

Cosa cambia per l'edilizia

Per i datori di lavoro del settore edile diventa più semplice ricorrere alla cassa integrazione ordinaria quando l'attività viene sospesa a causa dell'emergenza climatica. In particolare:

  • i periodi di cassa integrazione fruiti per queste sospensioni non rientrano nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile;
  • non è richiesta l'anzianità minima di 30 giorni di effettivo lavoro alla data della domanda.

Cosa cambia per l'agricoltura

Per il settore agricolo l'intervento riguarda la Cisoa, di cui possono beneficiare gli operai agricoli sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. L'accesso è possibile:

  • anche in caso di riduzione dell'attività pari alla metà dell'orario giornaliero previsto;
  • a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.

La valutazione del rischio da calore

Sul fronte della sicurezza, l'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota 5484 del 6.07.2026, ha chiarito che il rischio da calore va valutato come qualsiasi altro rischio, secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs 81/2008.

Un punto importante: il potere di fermare le lavorazioni, quando le condizioni lo impongono, opera già all'interno dell'azienda, prima e a prescindere dall'intervento dell'ispettore. In altre parole, non serve attendere un controllo esterno per sospendere l'attività se le temperature mettono a rischio i lavoratori.

In sintesi

Le imprese edili e agricole hanno ora strumenti più accessibili per gestire le sospensioni legate al caldo estremo, senza che questi periodi erodano i limiti ordinari degli ammortizzatori. Le aziende interessate possono fare riferimento alle istruzioni operative dell'Inps per la presentazione delle domande.

Riferimenti normativi: D.L. 107/2026, art. 6; messaggio Inps 2418/2026 del 20.07.2026; nota INL 5484 del 6.07.2026; art. 28 del D.Lgs 81/2008

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