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Partite IVA

Concordato preventivo biennale 2026-2027: regole più rigide

Senza requisiti l'adesione al CPB è inefficace fin dall'origine e il mancato saldo dell'avviso bonario entro 60 giorni fa perdere i benefici del biennio.

Novità importanti per chi ha aderito o intende aderire al concordato preventivo biennale (CPB) per gli anni d'imposta 2026-2027. Con la riscrittura degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 13/2024 ad opera del D.Lgs. 148/2026, e con i chiarimenti della circolare n. 8/E/2026 dell'Agenzia delle Entrate, il quadro diventa decisamente più severo.

Adesione senza requisiti: l'accordo è come se non fosse mai esistito

La modifica principale riguarda chi aderisce al patto fiscale senza possedere i requisiti d'accesso o in presenza di cause ostative. In questi casi l'adesione non decade semplicemente in un momento successivo: viene considerata priva di efficacia fin dall'origine, cioè "mai nata".

Un esempio concreto indicato dalla prassi: il contribuente che aderisce in buona fede, ma ha sottovalutato debiti tributari o contributivi definitivi superiori a 5.000 euro al 31.12 precedente. Le conseguenze sono pesanti:

  • le maggiori imposte sostitutive e le maggiorazioni d'acconto già versate perdono la loro causa;
  • occorre ricalcolare in modo analitico l'imponibile ordinario, con conguagli complessi;
  • non è prevista alcuna possibilità di sanatoria a posteriori.

Controlli automatizzati: 60 giorni per pagare, senza rate

La circolare interviene anche sui controlli automatizzati previsti dall'art. 36-bis del Dpr 600/1973 relativi ai versamenti concordati. Se il contribuente non salda quanto dovuto entro 60 giorni dalla comunicazione, scatta la decadenza dal concordato.

Il punto più delicato: viene esclusa espressamente la possibilità di rateizzare l'avviso bonario ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997. Significa che anche una temporanea mancanza di liquidità, che impedisce di saldare in un'unica soluzione, può far perdere i benefici dell'accordo per l'intero biennio.

Cosa fare ora

Chi valuta l'adesione al CPB 2026-2027 — o deve trasmettere la revoca di un'opzione già formalizzata — dovrebbe verificare con la massima attenzione la propria posizione debitoria e la sostenibilità dei versamenti futuri. Con le nuove regole, un errore di valutazione iniziale o un ritardo nei pagamenti non ammette rimedi successivi.

Riferimenti normativi: Artt. 10 e 11 D.Lgs. 13/2024; D.Lgs. 148/2026; circolare n. 8/E/2026 Agenzia delle Entrate; art. 36-bis Dpr 600/1973; art. 3-bis D.Lgs. 462/1997

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