CPB 2026-2027: l'adesione senza requisiti è priva di effetti
Novità sul concordato preventivo biennale: l'adesione senza i requisiti o con cause di esclusione non produce effetti. Revoca possibile fino al 2.11.2026.
Novità importante per chi ha aderito o intende aderire al concordato preventivo biennale (CPB) 2026-2027: se l'adesione è avvenuta in modo irregolare, cioè senza i requisiti richiesti o in presenza di una causa di esclusione, essa è priva di effetti per espressa previsione di legge.
Cosa prevede la novità
Il D.Lgs. 148/2026 (art. 28, c. 1, lett. a) ha inserito nell'art. 10 del D.Lgs. 13/2024 il nuovo comma 2-bis, in base al quale l'adesione al concordato in assenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 non produce alcun effetto.
In parallelo, l'art. 28, c. 1, lett. b), n. 2) ha introdotto nell'art. 11 il comma 1-bis: anche l'adesione effettuata in presenza di una delle cause di esclusione previste dal comma 1 è priva di effetti.
Cosa cambia in pratica
A partire dal biennio 2026-2027, l'adesione erronea al CPB viene neutralizzata direttamente dalla legge. In queste ipotesi non è più necessario esercitare la revoca per far cessare gli effetti del patto fiscale: semplicemente, quegli effetti non si producono mai.
In sintesi:
- adesione senza requisiti di accesso: priva di effetti;
- adesione con cause di esclusione: priva di effetti;
- revoca: non serve più per far venir meno un patto irregolare, perché il vincolo non nasce.
Revoca e nuova adesione: scadenza del 2.11.2026
Resta comunque aperta una finestra operativa: fino al 2 novembre 2026 chi ha già manifestato l'adesione al CPB 2026-2027, inviando il modello Redditi 2026 con l'accettazione della proposta, può esercitare la revoca del concordato. Entro la stessa data è inoltre possibile trasmettere una nuova comunicazione di adesione.
Le istruzioni del modello CPB
La modifica normativa è stata recepita anche nelle istruzioni al modello CPB. Sia nel rigo P01, dove va dichiarata la presenza dei requisiti di accesso, sia nel rigo P02, relativo all'assenza delle cause di esclusione, viene precisato che l'adesione irregolare è priva di effetti.
Per chi ha aderito al concordato o sta valutando l'adesione, è quindi il momento di verificare con attenzione la propria posizione, tenendo presente la scadenza del 2 novembre 2026 per revoca o nuova adesione.
Riferimenti normativi: Art. 28, c. 1, lett. a) e lett. b), n. 2) D.Lgs. 148/2026; art. 10, c. 2-bis e art. 11, c. 1-bis D.Lgs. 13/2024
Il servizio dello studio
Professionisti e forfettari →Apertura della Partita IVA, regime forfettario o semplificato, contabilità annuale.
Hai un dubbio sulla tua situazione fiscale? Il nostro studio è a Parma e segue clienti in tutta Italia.
Richiedi una consulenza →